Garanzia sugli elettrodomestici
Come funziona? Come comportarsi?
L'art. 129 del Codice del Consumo, in merito alla garanzia dai vizi, prevede che: il venditore
ha l'obbligo di consegnare al consumatore beni conformi al contratto di vendita.
Stando al tenore della norma, e a quanto previsto dall'art. 128, essa si applica all'acquisto di
elettrodomestici posto in essere dal consumatore.
Chi è il consumatore? E' la persona fisica che agisce per scopi estranei alle seguenti attività:
imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale. E', dunque, a tutti gli effetti un privato
cittadino.
Il problema sorge in caso di malfunzionamenti dell'oggetto. Ho acquistato un TV Color LCD e non
funziona, cosa posso fare?
Il Codice del Consumo prevede una garanzia legale di due anni per i beni difettosi, ex art. 132.
Responsabile della conformità dell'oggetto, rispetto all'uso cui è destinato, è il venditore.
Il primo passo consiste nel manifestare il difetto al negoziante. Vi sono due alternative
discrezionali, per il compratore, ex art.130, co.3.: chiedere la riparazione del bene o la sostituzione
dell'oggetto. Il venditore non è obbligato a dare quanto richiesto. Infatti se il rimedio è
oggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso, potrà scegliere per l'alternativa.
Per valutare se il rimedio è eccessivamente oneroso, bisogna guardare a: il valore che il bene
avrebbe se non vi fosse difetto di conformità l'entità del difetto di conformità l'eventualità che il
rimedio alternativo possa essere esperito senza notevoli inconvenienti per il consumatore (art. 130,
quarto comma, codice del consumo).
Se, però, non è possibile giungere ad una soluzione pacifica, l'acquirente può agire in giudizio per i
medesimi effetti o per chiedere la risoluzione del contratto, o altresì, una congrua riduzione del
prezzo.
Inoltre, se il difetto si è presentato entro i 6 mesi dalla consegna del bene, c'è una presunzione di
esistenza sin da quella data. Questo semplifica oltremodo le cose: infatti, l'acquirente, salvo il caso
di difetti riconducibili ad un uso errato o a sua colpa, dovrà solo dimostrare l'anomalia lamentata. Il
venditore, ha, invece, l'onere di prova che essa deriva da un cattivo utilizzo.